STATUTO DELL’ “Associazione Culturale Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti – CESMOT”
Parte Prima – Denominazione, Scopi, Sede
Art. 1°) – E’ costituita l’Associazione culturale “Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti” in seguito chiamata “CESMOT”, avente, attraverso la collaborazione dei propri soci e/o di personale esterno, i seguenti scopi:
- a) fare opera di divulgazione della cultura, della tecnica, della tradizione e della storia del Trasporto Pubblico Locale e Nazionale;
- b) promuovere ogni possibile collaborazione fra associazioni, singoli appassionati e aziende di Trasporto Pubblico in ambito locale e nazionale per la preservazione e il mantenimento di infrastrutture e mezzi storici;
- c) realizzare iniziative e manifestazioni per promuovere e sensibilizzare le amministrazioni locali e la cittadinanza verso un utilizzo più responsabile del mezzo pubblico;
- d) svolgere attività editoriale attraverso la pubblicazione di riviste, libri, prodotti multimediali, filmati e video, sia attraverso i canali tradizionali, cartaceo, radio e televisione che telematici attraverso internet o con l’utilizzo di ogni altro futuro mezzo di comunicazione di massa;
- e) organizzare e/o realizzare mostre, campagne video-fotografiche e concorsi riservati ad ogni attività di carattere culturale o divulgativo.;
- f) organizzare e/o realizzare, eventi di cultura e spettacolo, stages, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, laboratori, corsi di formazione o approfondimento professionale e/o artistico;
- g) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
- h) tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche;
- i) attività di consulenza mediante la collaborazione di soggetti specializzati per ogni settore;
- l) gestione di unità bar, ristorazione e piccola ricettività a beneficio degli associati e dei loro familiari, nonché di personale e professionisti che comunque svolgano un’attività che rientri negli scopi dell’associazione.
L’Associazione potrà, inoltre compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la possibilità di fruire di contributi, finanziamenti agevolati e provvidenze da parte di Enti, aziende e associazioni, pubbliche o private.
Art. 2°) – “CESMOT” è un’associazione morale senza fini di lucro, estranea a qualunque questione di carattere politico o religioso.
Art. 3°) – “CESMOT” è un’associazione non riconosciuta, prevista e regolata dagli articoli 36, 37 e 38 del vigente C.C.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
“CESMOT” ha la sua Sede Legale ed Amministrativa in Roma.
Parte Seconda – Soci
Art. 4°) – Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’iscrizione può essere fatta solo a titolo personale.
Ai soci iscritti all’associazione è riconosciuta piena autonomia, sia al di fuori che nell’ambito dell’Associazione, compatibilmente con quanto enunciato negli articoli seguenti.
Art. 5°) – L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
Eventuali voti sfavorevoli dovranno essere motivati, mentre “CESMOT” non è tenuto a comunicare le ragioni del rifiuto all’interessato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dal Consiglio dei Soci, in rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 6°) – Ci sono tre categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili a tutte le cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
– Soci co-fondatori: sono nominati dall’Assemblea Generale e sostituiscono gli stessi in seguito a decisione dell’Assemblea Generale. Hanno diritto di voto, sono eleggibili a tutte le cariche sociali, la loro qualità di soci assume carattere di perpetuità dal momento della nomina e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle relative cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e rinnovo annuale e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio.
Art. 7°) – Su proposta del Presidente o dell’Assemblea Generale possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano conseguito particolari meriti nel campo.
La proposta tiene luogo della domanda e per la sua accettazione deve essere eseguita la stessa procedura di cui all’art. 5. I Soci Onorari non possono superare il cinque per cento degli iscritti con un massimo di 5 (cinque) unità.
Art. 8°) – Organo sovrano dell’associazione è l’Assemblea Generale composta dai Soci Fondatori e/o Soci co-Fondatori.
Organo Esecutivo è un Consiglio Direttivo, composto da 5 (cinque) membri, eletti con titolo di Presidente, Segretario e 3 (tre) Consiglieri di cui 1 (uno) nominato tesoriere.
Il Consiglio dei soci ordinari è composto da tutti i soci iscritti nel registro soci e in regola con i pagamenti delle quote sociali, e propone all’Assemblea Generale e al Consiglio Direttivo idee e progetti per perseguire gli scopi di cui all’art 1.
Art. 9°) – Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto ed a conformare ad esso le proprie azioni in quanto riguardi i campi di attività di “CESMOT”
Tale vincolo e la qualità di socio possono cessare:
- a) su domanda scritta motivata da inviarsi al Presidente mediante lettera raccomandata, entro tre mesi avanti la chiusura dell’anno sociale;
- b) per espulsione, su proposta scritta formulata anche da un solo membro di “CESMOT”; l’espulsione può essere decisa solo dall’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, presente o assente l’interessato, e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti;
- c) per il mancato versamento delle quote sociali, entro i primi tre mesi di ogni anno sociale;
- d) in caso di morte.
Ogni decisione riguardo la posizione di un socio fondatore, ad esclusione del punto d, può essere decisa unicamente dall’Assemblea Generale in seduta ordinaria o straordinaria.
La decadenza di un socio fondatore diventa esecutiva 30 giorni dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale. Fino a tale data il socio fondatore mantiene ogni diritto e partecipa all’Assemblea Generale.
Massimo entro 30 giorni dalla decadenza del socio fondatore, sarà facoltà dell’Assemblea generale nominare soci co-fondatori che assumono diritti e doveri dei soci fondatori sostituiti.
Parte Terza – Patrimonio dell’Associazione
Art. 10°) – I mezzi finanziari per il funzionamento di “CESMOT” saranno forniti:
- a) da quote annue approvate dal Consiglio dei Soci congiuntamente al bilancio preventivo. E’ in facoltà del Consiglio stabilire quote differenziate a seconda della categoria a cui appartengono i Soci (Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci co-Fondatori, Soci Effettivi, ecc.);
- b) da qualunque altro provento derivante da elargizioni volontarie, manifestazioni, vendita prodotti, pubblicità sul bollettino.
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
Il patrimonio è costituito dal Fondo Patrimoniale, dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio, da erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 11°) – Ogni membro affiliato a “CESMOT” riceverà una tessera comprovante l’appartenenza all’Associazione. Mediante apposito bollino, stampigliatura e/o nuova tessera, sarà comprovato, anno per anno, l’avvenuto pagamento delle quote sociali.
La tessera dà diritto a partecipare alle assemblee ed a godere di tutti quei vantaggi che di volta in volta potrà offrire “CESMOT”.
Parte Quarta – Assemblea Generale, Consiglio Direttivo e Consiglio dei Soci
Art. 12°) – L’Assemblea Generale dei Soci Fondatori, organo sovrano di “CESMOT”, decide in merito a tutti gli atti di interesse generale del Gruppo: elezione del Consiglio Direttivo, rapporti con Associazioni e Federazioni del ramo, scioglimento dell’Associazione ed a tutto quanto attiene alla vita dell’Associazione stessa.
Art. 13°) – Il Consiglio Direttivo, con funzioni amministrative relative alla vita dell’Associazione, dura in carica un anno e si compone di 5 (cinque) membri di età non inferiore ai 18 anni, eletti dall’Assemblea fra i Soci, 3 (tre) dei quali scelti tra i Soci Fondatori e/o co-Fondatori. I Soci che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono presentare per iscritto la propria candidatura almeno 7 (sette) giorni prima delle elezioni.
Il Consiglio Direttivo nel suo ambito nomina il Presidente dell’Associazione e il Segretario che durano ugualmente in carica un anno. La nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci Fondatori.
Il Presidente ed il Segretario possono essere rimossi dal loro ufficio anche prima dello scadere del termine del mandato, per decisione dell’Assemblea Generale, con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti. I Consiglieri possono essere sostituiti prima del termine del mandato solo per cessazione della qualità di membro (art. 9) o se senza giustificato motivo, risultino assenti a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, sono da questo dichiarati decaduti.
Art. 14°) – Il Segretario sostituisce, in tutti i casi di impedimento del Presidente, il Presidente stesso e con lui collabora in tutte le sue mansioni.
Art. 15°) – Ai Consiglieri, oltre l’ovvio compito di coadiuvare il Presidente nell’ordinaria amministrazione dell’Associazione, può essere demandato il compito di curare specificatamente alcune attività e, precisamente, potrà essere delegato un Consigliere ai rapporti con le aziende.
Ciò, comunque, non comporta alcuna diminuzione della figura del Presidente.
Art. 16°) – Il Consiglio dei Soci ha durata illimitata ed è composto indistintamente da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali.
Al suo interno svolge funzioni di proposta e discussione per il perseguimento degli scopi dell’Associazione attraverso la collaborazione nei progetti e nelle iniziative.
Art. 17°) – Il Consiglio dei Soci viene convocato almeno una volta all’anno dal Presidente, in via ordinaria, con un preavviso a tutti i soci di almeno 30 giorni, e con la comunicazione dell’ordine del giorno.
I Consigli straordinari possono avere luogo:
- a) dietro richiesta dell’Assemblea Generale e/o del Presidente;
- b) dietro richiesta scritta di almeno tre membri.
Anche per i Consigli straordinari si darà il preavviso di 30 giorni e si comunicherà l’O.d.G.
Art. 18°) – Qualsiasi membro può chiedere per iscritto al Presidente che vengano posti in discussione altri argomenti non compresi nell’O.d.G. ufficiale, a condizione che tale richiesta pervenga al Presidente almeno 15 giorni prima della data stabilita per il Consiglio, per poterne informare tempestivamente gli altri membri ed approfondire l’argomento da trattare.
Eventuali richieste intempestive a quelle che fossero rivolte al Presidente in sede di Consiglio possono eccezionalmente essere incluse nell’O.d.G. previo consenso del Consiglio stesso, consenso che verrà richiesto dal Presidente ai membri, qualora ritenga trattabile l’argomento.
Il Presidente può però non accogliere la richiesta richiamandosi alla prima parte del presente articolo.
Art. 19°) – I Consigli sono validi qualunque sia il numero dei presenti, purchè non inferiore a tre. Ai Consigli possono partecipare con diritto di voto tutti i membri che siano in regola col pagamento delle quote sociali. E’ consentita la partecipazione per delega con diritto di voto, da provarsi per iscritto. Ogni intervenuto non può rappresentare in Consiglio più di un Socio.
Le decisioni, ad eccezione di quanto altrimenti precisato da questo Statuto, vanno prese a maggioranza assoluta. A parità di voti, quello del Presidente ha valore decisivo.
Il Presidente in carica presiede anche i Consigli assistito da un Segretario da eleggersi di volta in volta.
Art. 20°) – Il Presidente deve comunicare a tutti i membri aventi diritto a voto non intervenuti ad un Consiglio le decisioni prese dal Consiglio stesso, le quali divengono definitive soltanto se entro quindici giorni dalla comunicazione nessun membro avrà fatto opposizione scritta al Presidente.
In questo caso le decisioni per le quali sia pervenuta opposizione entro il termine suddetto saranno rimesse all’O.d.G. di un successivo Consiglio senza più diritto di opposizione da parte degli assenti.
Art. 21°) – In casi di urgenza od altro motivo che renda difficile la convocazione del Consiglio, il Presidente può sottoporre all’esame ed alla decisione dei soci qualunque argomento o atto inerente alla vita dell’ Associazione valendosi della forma scritta. Tale forma dovrà avere inoltre la caratteristica particolare in modo che il membro possa rispondere SI oppure NO in termini precisi ed inequivocabili, senza riserve di sorta. Il Presidente fa lo spoglio delle risposte pervenutegli e, come se si trattasse di votazione, ritiene approvato o respinto l’argomento e ne dà comunicazione agli interessati con l’indicazione del numero dei votanti e della qualità del loro voto.
Art. 22°) – Il Tesoriere cura la corrispondenza secondo le direttive impartitegli dal Presidente, cura la tenuta del libro cassa ed è responsabile delle somme ad esso affidate.
Art 23°) – Eventuali variazioni al seguente Statuto e la modifica della forma associativa verso altre forme cooperative o societarie, dovranno essere deliberate all’unanimità dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo in seduta congiunta plenaria straordinaria, convocata secondo le norme all’art. 17, alla presenza di tutti i soci fondatori e almeno 2/3 (due/terzi) dei soci facenti parte il Consiglio Direttivo o loro deleghe.
Parte Quinta – Varie
Art. 24°) – Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i Soci di “CESMOT” prestano la loro opera per la realizzazione delle iniziative gratuitamente, mentre viene autorizzato il prelevamento dei fondi dalla cassa per il rimborso delle spese vive, provate e documentate, sostenute per conto dell’Associazione stessa od a causa del loro ufficio.
Eventuali elargizioni e donazioni di materiali o denaro non sono restituibili, neppure con la cessazione della qualità di membro da parte del donatore.
Art. 25°) – L’anno sociale è l’anno solare.
Eccezionalmente il primo anno sociale andrà sino al 31 dicembre 2006
Alla fine di ogni anno, il Presidente farà una dettagliata relazione sulle attività del Gruppo svolte e sull’andamento finanziario, da sottoporsi a discussione e ad approvazione da parte del Consiglio dei soci.
Art. 26°) – Organo ufficiale dell’Associazione è il bollettino che verrà pubblicato per via telematica o cartacea ogni qualvolta sia necessario comunicare le varie attività dell’Associazione stessa.
Art. 27°) – Qualunque controversia in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.
Art 28°) – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme del Libro V del Codice Civile.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.