Il Presidente dell’Associazione TrasportiAmo, David Nicodemi, non ha diffamato il Direttore di Esercizio metro-ferro di Atac SpA, Giovanni Battista Nicastro. Questo quanto ha stabilito il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Dott. Valerio Savio, che ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dai legali di Battista Nicastro in merito alla querela intentata contro il cronista/blogger e disposto l’archiviazione del provvedimento nei suoi confronti accogliendo le istanze della difesa, sostenuta dall’avvocato e docente di Diritto Penale Dott.ssa Francesca Trentinella, e dal P.M., Dott. Eugenio Albamonte. Il decreto di archiviazione è stato notificato nella giornata del 10 gennaio, in seguito all’Udienza in Camera di Consiglio del 20 dicembre scorso, nella quale il GIP si era riservato di decidere. Tre gli articoli contestati al capo di imputazione, pubblicati nell’ottobre 2014 dalla redazione romana della testata giornalistica online “Quotidiano Italiano” con sede in Bari, con la quale Nicodemi collaborava, riferiti a una specifica circostanza riscontrata nella ferrovia Roma-Viterbo, denunciata anche dagli utenti e dal Comitato Pendolari RomaNord.
In particolare il P.M., nel richiedere l’archiviazione, ha evidenziato che “il reato debba considerarsi scriminato alla luce del diritto di cronaca e di critica senz’altro sussitente in capo dell’indagato, alla luce della rilevanza sociale delle argomentazioni affrontate e della ‘continenza’ delle espressioni verbali utilizzate”.
“Il Tribunale di Roma ha quindi ribadito quanto sancito dall’articolo 21 della Costituzione Italiana – dichiara il Presidente Nicodemi – e conferma la correttezza del lavoro svolto. È una vittoria che intendo condividere con tutta la categoria. La stampa, purtroppo, è sempre più oggetto di intimidazioni e di aggressioni, nei casi più gravi, o di querele temerarie. Esprimo sincera gratitudine al GIP e al PM e ringrazio sentitamente il lavoro profuso dall’avv. Trentinella, persona attenta, preparata e precisa. Unico rammarico? In caso di archiviazione, l’attuale legislazione non consente di richiedere il risarcimento del danno, salvo che per specifiche condizioni, che, comunque, mi riserverò di valutare”.